Recentissima, la decisione della Cassazione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 26/05/2016, n. 10933)
con cui il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche viene considerato come un comportamento di serio valore indiziario valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, c.p.c., al punto tale da consentire di decidere positivamente sulla dimostrazione della fondatezza della domanda di accertamento della paternità.