Di qualche giorno addietro, è, la sentenza della Cassazione civile sez. III, n. 4540 dell’8 marzo 2016, con cui si sottolinea l’obbligo a carico della struttura sanitaria, in base al contratto di spedialità, di mettere a disposizione il personale sanitario e le necessarie attrezzature idonee ed efficienti.
In caso di inadeguatezza degli stessi, la struttura è l’unico soggetto giuridico chiamato a rispondere. Solamente nel caso in cui la struttura si dovesse rivelare inadempiente e dunque inadeguata, che scatta l’obbligo, sia da parte della struttura sanitaria che del medico, di informare il paziente della possibilità di ricorrere a centri di più elevata specializzazione.