Con una pronunzia del II Sezione civile n. 2979, 31 gennaio – 27 febbraio 2012, la Corte di Cassazione, ha stabilito che l’obbligo dell’acquirente d’immobile in solido con il dante causa (venditore) di pagare le debenze condominiali si limita al biennio antecedente. Detto principio soccorre anche nell’interpretazione di clausole contrattuali di impegno al pagamento delle pendenze condominiali, escludendo che vi sia un obbligo per il periodo anteriore al biennio.