Con una recente pronunzia, la Cassazione civile sez. III, dell’11/11/2015 n. 22984, ha stabilito che l’obbligo della specifica approvazione per iscritto, di cui all’art. 1341 c.c., rimane limitato alla sola clausola vessatoria, senza necessità di trascrizione integrale del contenuto della clausola, essendo sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa.
Invero si è ritenuto che ciò è sufficiente a garantire il sottoscrittore nella conoscenza del contenuto della clausola cosiddetta vessatoria inserita nel contratto (fattispecie relativa ad un contratto di appalto pubblico in cui l’appaltatore aveva ceduto il credito inerente le lavorazioni effettuate ad un istituto di credito, nonostante la sussistenza, nel contratto di appalto, di una specifica clausola che tale cessione vietava).