Il Tribunale di Termini Imerese con Ordinanza del 9 maggio 2012 ha ritenuto che la sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non può di per sé sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione. Detta argomentazione non rientrerebbe fra i “giustificati motivi” indicati nella relazione illustrativa al Dlgs 28/2010. Un’amara condanna, dunque, per i convenuti, tenuti a versare in favore dell’Erario una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il corrente giudizio.