Così decide il Tribunale di Roma (sezione V civile – decreto 6-22 luglio 2011) con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al Dlgs 4 marzo 2010 n. 28.
Difatti, secondo i giudici capitolini, non costituisce un titolo idoneo alla trascrizione, il verbale di conciliazione avente ad oggetto l’accertamento dell’acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento per intervenuta usucapione.